Art. 3 · Procedura di domanda

Art. 3

Procedura di domanda

In vigore dal 16 nov 2011
Procedura di domanda 1.   Ai fini dell’accesso ai servizi di T2S, un CSD è tenuto a presentare a) una richiesta al consiglio direttivo; e b) al momento della sua migrazione a T2S, un rapporto di valutazione. 2.   Il rapporto di valutazione fornisce la prova della conformità del CSD ai cinque criteri di accesso al momento della sua migrazione a T2S, attesta il livello di attuazione di ciascun criterio di accesso secondo le seguenti categorie: conforme, parzialmente conforme e non applicabile, e inoltre espone le motivazioni e spiegazioni del CSD e gli elementi di prova pertinenti. 3.   Il comitato per il programma T2S presenta al consiglio direttivo una proposta, basata su detta documentazione, in merito alla domanda del CSD di accesso ai servizi T2S. Per predisporre la propria proposta, il comitato per il programma T2S può richiedere chiarimenti o rivolgere delle domande al CSD richiedente. 4.   A seguito della presentazione della proposta da parte del comitato per il programma T2S, il consiglio direttivo adotta una decisione sulla richiesta del CSD e la comunica per iscritto allo stesso entro i due mesi successivi alla: a) data di ricezione della richiesta; o b) data di ricezione della risposta a qualunque richiesta di chiarimenti o formulazione di domande da parte del comitato per il programma T2S, ai sensi del paragrafo 3. Laddove il consiglio direttivo respinga una richiesta, fornisce i motivi del rigetto.
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