Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 16 nov 2011
Definizioni Ai fini della presente decisione: 1) per «rapporto di valutazione» si intende la documentazione scritta contenente: a) un rapporto redatto dalla pertinente autorità competente che valuta la conformità del CSD al criterio di accesso n. 2; e b) un’auto-valutazione del CSD sulla propria conformità ai criteri di accesso n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5; 2) per «banca centrale (BC)» si intendono la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro, le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «BCN non appartenenti all’area dell’euro»), qualsiasi banca centrale o pertinente autorità competente appartenente allo Spazio economico europeo (SEE) (di seguito «banca centrale SEE»), e qualsiasi banca centrale o pertinente autorità competente di un paese non appartenente al SEE (di seguito «altra banca centrale»), laddove la valuta di tale BCN non appartenente all’area dell’euro, banca centrale SEE o altra banca centrale sia considerata idonea in conformità all’articolo 18 dell’indirizzo BCE/2010/2; 3) per «criterio di accesso n. 1» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che siano stati notificati all’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/26/CE o, nel caso si tratti di CSD di un paese non appartenente al SEE, operino secondo un quadro giuridico e regolamentare equivalente a quello in vigore nell’Unione; 4) per «criterio di accesso n. 2» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che siano stati valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli (di seguito le «raccomandazioni SEBC/CESR») (4); 5) per «criterio di accesso n. 3» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che rendano disponibili in T2S agli altri CSD, su richiesta, ogni numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number) per il quale essi siano un CSD emittente o un CSD emittente tecnico; 6) per «criterio di accesso per i CSD n. 4» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che s’impegnino ad offrire ad altri CSD in T2S servizi basilari di custodia su base non discriminatoria; 7) per «criterio di accesso n. 5» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che s’impegnino nei confronti di altri CSD in T2S ad effettuare per loro regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, se la valuta è disponibile in T2S; 8) per «autorità competenti pertinenti» si intendono le BC e le autorità competenti in materia di sorveglianza e/o vigilanza su un CSD specifico e responsabili della valutazione dei CSD rispetto a standard riconosciuti e applicabili; 9) per «parte con connessione diretta» si intende una parte di T2S dotata di un dispositivo tecnico che consenta di accedere a T2S e usare i suoi servizi di regolamento titoli senza necessità di un CSD che funga da interfaccia tecnica; 10) per «parte di T2S» si intende una persona giuridica o, in taluni mercati, un individuo che ha un rapporto contrattuale con un CSD in T2S per l’elaborazione delle sue attività collegate al regolamento in T2S e che non detiene necessariamente un conto titoli presso il CSD; 11) per «comitato per il programma T2S» si intende l’organo di gestione dell’Eurosistema, istituito ai sensi della decisione BCE/2009/6, così come definito nell’ dell’indirizzo BCE/2010/2, o il suo successore; 12) per «gruppo consultivo T2S (AG)» si intende il gruppo definito nell’articolo 7 dell’indirizzo BCE/2010/2; 13) per «accordo di partecipazione di valuta (CPA)» si intende un accordo stipulato tra l’Eurosistema e una BCN non appartenente all’area dell’euro, o un’autorità responsabile di una valuta diversa dall’euro, allo scopo di regolare operazioni in titoli con moneta di banca centrale in valute diverse dall’euro.
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