Art. 4

Art. 4

In vigore dal 14 nov 2011
L’ della decisione 2007/742/CE è sostituito dal seguente: « I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas” e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 marzo 2013.»
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