Art. 1
In vigore dal 14 nov 2011
Le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato I della decisione 2011/273/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:736:oj#art-1