Art. 2 · Apertura dei conti di cassa

Art. 2

Apertura dei conti di cassa

In vigore dal 31 ott 2011
La decisione BCE/2010/31 è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Apertura dei conti di cassa La BCE, su richiesta della BCN di uno Stato membro mutuatario, apre dei conti di cassa intestati a tale BCN per il trattamento dei pagamenti connessi all’accordo di prestito o all’accordo sullo strumento di assistenza finanziaria (di seguito un “conto di cassa di una BCN”).»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Accettazione dei pagamenti sul conto di cassa Un conto di cassa di una BCN è usato esclusivamente per il trattamento di pagamenti connessi ad un accordo di prestito o a un accordo sullo strumento di assistenza finanziaria.»
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