Art. 2
Apertura dei conti di cassa
In vigore dal 31 ott 2011
La decisione BCE/2010/31 è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Apertura dei conti di cassa
La BCE, su richiesta della BCN di uno Stato membro mutuatario, apre dei conti di cassa intestati a tale BCN per il trattamento dei pagamenti connessi all’accordo di prestito o all’accordo sullo strumento di assistenza finanziaria (di seguito un “conto di cassa di una BCN”).»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Accettazione dei pagamenti sul conto di cassa
Un conto di cassa di una BCN è usato esclusivamente per il trattamento di pagamenti connessi ad un accordo di prestito o a un accordo sullo strumento di assistenza finanziaria.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:728:oj#art-2