Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 ott 2011
La decisione 2010/638/PESC è così modificata: 1) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’ non si applica: a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione, ovvero a operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione e dell’ONU; b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o di materiale non letale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente a permettere alla polizia e alla gendarmeria della Repubblica di Guinea di mantenere l’ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza; c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea; d) alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione e altri servizi connessi alle voci di cui alle lettere da a) a c) o a programmi e alle operazioni di cui alla lettera a); e) alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi alle voci di cui alle lettere da a) a c) o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a); purché le esportazioni e l’assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.»; 2) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2012. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
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