Art. 3
Principi generali in materia di accesso al PRS
In vigore dal 25 ott 2011
Principi generali in materia di accesso al PRS
1. Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE hanno diritto di accesso al PRS in modo illimitato e continuativo in tutto il mondo.
2. Spetta a ogni singolo Stato membro, al Consiglio, alla Commissione e al SEAE decidere, nell'ambito delle rispettive competenze, se fare ricorso al PRS.
3. Ogni Stato membro che fa ricorso al PRS determina autonomamente le categorie di persone fisiche residenti sul proprio territorio o che esercitano funzioni ufficiali all'estero per conto dello Stato membro stesso, nonché le categorie di persone giuridiche situate sul proprio territorio autorizzate a essere utilizzatori del PRS, unitamente agli usi previsti per il PRS, conformemente all' e al punto 1, lettere i) e ii), dell'allegato. Detti impieghi possono essere legati anche alla sicurezza.
Il Consiglio, la Commissione e il SEAE determinano le categorie dei propri agenti autorizzati a essere utilizzatori del PRS in conformità all' e al punto 1, lettere i) e ii), dell'allegato.
4. Un'agenzia dell'Unione può diventare un partecipante al PRS solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle sue funzioni e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite da un accordo amministrativo stipulato tra la Commissione e l'agenzia in questione.
5. I paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti al PRS solo se, in base alla procedura stabilita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aderiscono a entrambi i seguenti accordi tra l'Unione e il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati:
a)
un accordo sulla sicurezza dell'informazione che stabilisce il quadro per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate e che prevede un livello di protezione almeno equivalente a quello degli Stati membri;
b)
un accordo volto a fissare le condizioni e le regole di accesso al PRS da parte del paese terzo o dell'organizzazione internazionale; tale accordo potrebbe includere la fabbricazione, in presenza di specifiche condizioni, di ricevitori PRS, a esclusione dei moduli di sicurezza.
Storico versioni
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