Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 ott 2011
Se l’Unione deve adottare una misura di salvaguardia per quanto riguarda i prodotti agricoli e del pesce e dei prodotti della pesca, in virtù dell’articolo 23 dell’accordo interinale di associazione, detta misura è adottata secondo le procedure di cui all’articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (5), o all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (6). Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, tali misure di salvaguardia sono adottate secondo le procedure fissate, a seconda dei casi, dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (7), o dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (8).
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