Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 ott 2011
Le persone che figurano nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/486/PESC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:698:oj#art-1