Art. 2 · Nomina, cessazione dalle funzioni e supplenza

Art. 2

Nomina, cessazione dalle funzioni e supplenza

In vigore dal 13 ott 2011
Nomina, cessazione dalle funzioni e supplenza 1.   La Commissione nomina il consigliere-auditore. La nomina è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’interruzione delle funzioni, la cessazione dalle funzioni e il trasferimento sono disposti con decisione motivata della Commissione. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Il consigliere-auditore dipende amministrativamente dal commissario per la concorrenza (in prosieguo «il commissario competente»). 3.   In caso d’impedimento del consigliere-auditore, le sue funzioni sono svolte da un altro consigliere-auditore. Qualora nessun consigliere-auditore sia in grado di assumere tali funzioni, il commissario competente, dopo avere all’occorrenza consultato il consigliere-auditore stesso, designa per l’esercizio delle relative funzioni un altro funzionario estraneo all’istruzione del caso. 4.   Nel caso di un conflitto di interessi reale o potenziale, il consigliere-auditore si astiene dall’intervenire in un caso. Si applicano le disposizioni del paragrafo 3.
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