Art. 4 · Codici delle restrizioni

Art. 4

Codici delle restrizioni

In vigore dal 4 ott 2011
Codici delle restrizioni 1.   I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri. L’elenco dei codici armonizzati delle restrizioni per l’intero sistema ferroviario dell’Unione è aggiornato dall’Agenzia e pubblicato sul suo sito Internet. Se un’autorità nazionale di sicurezza ritiene che sia necessario aggiungere un nuovo codice all’elenco dei codici armonizzati delle restrizioni, chiede all’Agenzia di esaminare l’inserimento di questo nuovo codice. L’Agenzia esamina la richiesta consultandosi con le altre autorità nazionali di sicurezza. Se lo giudica opportuno, l’Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell’elenco. Prima della pubblicazione dell’elenco modificato, l’Agenzia lo comunica alla Commissione assieme alla richiesta di modifica e alla sua valutazione. La Commissione informa gli Stati membri attraverso il comitato istituito a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE. 2.   L’Agenzia mantiene aggiornato l’elenco dei codici delle restrizioni nazionali. L’uso dei codici nazionali delle restrizioni sarà limitato a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l’applicazione in altri Stati membri. Per i tipi di restrizioni non indicati nell’elenco di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di sicurezza chiede all’Agenzia l’inserimento di un nuovo codice nell’elenco dei codici delle restrizioni nazionali. L’Agenzia esamina la richiesta consultandosi con le altre autorità nazionali di sicurezza. Se lo giudica opportuno l’Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell’elenco. Prima della pubblicazione dell’elenco modificato, l’Agenzia lo comunica alla Commissione assieme alla richiesta di modifica e alla sua valutazione. La Commissione informa gli Stati membri attraverso il comitato istituito a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE. 3.   Il codice di restrizioni per autorità di sicurezza multinazionali viene considerato come i codici delle restrizioni nazionali. 4.   L’uso di restrizioni prive di codice è limitato a quelle restrizioni che a causa del loro carattere particolare non possono probabilmente essere applicate a diversi tipi di veicoli.
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