Art. 2 · Specifiche del registro europeo dei tipi di veicolo autorizzati

Art. 2

Specifiche del registro europeo dei tipi di veicolo autorizzati

In vigore dal 4 ott 2011
Specifiche del registro europeo dei tipi di veicolo autorizzati 1.   L’Agenzia sviluppa, gestisce e conserva il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati sulla base delle specifiche indicate agli allegati I e II. 2.   Il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (ERATV) contiene i dati relativi ai tipi di veicoli autorizzati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE. 3.   Si considera che i tipi di veicoli autorizzati da uno Stato membro prima del 19 luglio 2010, per i quali uno o più veicoli sono stati autorizzati in uno o più Stati membri ai sensi degli articoli 22 o 24 della direttiva 2008/57/CE dopo il 19 luglio 2010, ricadano nel disposto dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE e debbano essere registrati nell’ERATV. In questo caso i dati da registrare possono limitarsi ai parametri che sono stati verificati durante la procedura di autorizzazione del tipo. 4.   I tipi di veicoli che possono essere registrati su base volontaria sono quelli indicati alla sezione 1 dell’allegato I. 5.   La struttura del numero che ogni tipo di veicolo riceve è quella indicata all’allegato III. 6.   Il registro è operativo entro il 31 dicembre 2012. Nel frattempo l’Agenzia pubblica le informazioni relative ai tipi autorizzati di veicoli sul proprio sito Internet.
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