Art. 1
In vigore dal 23 set 2011
La decisione 2011/273/PESC è così modificata:
1)
l’articolo 2 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 2 ter
Sono vietati:
a)
la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Siria, operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria;
b)
l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria, operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero in imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo;
c)
la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria, operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, e con società controllate o affiliate da esse controllate.»;
2)
sono aggiunti gli articoli seguenti:
«Articolo 2 quater
1. I divieti di cui all’articolo 2 bis si applicano fatta salva l’esecuzione, sino al 15 novembre 2011, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 2 settembre 2011.
2. I divieti di cui all’articolo 2 ter, lettere a) e b), rispettivamente:
i)
si applicano fatta salva l’esecuzione di un obbligo derivante da contratti o accordi conclusi prima del 23 settembre 2011;
ii)
non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011.
Articolo 2 quinquies
È vietata la consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale siriana.»;
3)
all’, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e relativa assistenza, o l’evacuazione dalla Siria;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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