Art. 4 · Coordinamento con gli Stati membri

Art. 4

Coordinamento con gli Stati membri

In vigore dal 14 set 2011
Coordinamento con gli Stati membri 1.   Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione del paese all'Anno europeo e informa la Commissione di tale nomina. 2.   I coordinatori nazionali provvedono ad un corretto coordinamento delle attività nazionali dell'Anno europeo e possono altresì promuovere ed agevolare attività locali e regionali in tale contesto. I coordinatori nazionali promuovono inoltre la partecipazione di tutte le parti interessate, inclusa la società civile, nelle attività dell'Anno europeo. 3.   Entro il 25 novembre 2011, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione del loro programma di lavoro, che illustra i dettagli sulle attività nazionali previste nel quadro dell'Anno europeo.
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