Art. 1
In vigore dal 18 ago 2011
La decisione 2007/589/CE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, e dalle attività incluse ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima, sono contenute negli allegati da I a XIV e da XVI a XXIV della presente decisione.
Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro riconducibili alle attività di trasporto aereo ai fini della domanda di cui all’articolo 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE sono contenute nell’allegato XV. Le linee guida si basano sui principi di cui all’allegato IV della direttiva in questione.»;
2)
l’indice degli allegati e gli allegati elencati in appresso sono modificati come segue:
a)
l’indice degli allegati è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;
b)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;
c)
l'allegato II è modificato conformemente all’allegato III della presente decisione;
d)
l'allegato IV è modificato conformemente all’allegato IV della presente decisione;
e)
l'allegato V è modificato conformemente all’allegato V della presente decisione;
f)
l'allegato VI è modificato conformemente all’allegato VI della presente decisione;
g)
l'allegato VII è modificato conformemente all’allegato VII della presente decisione;
h)
l'allegato VIII è modificato conformemente all’allegato VIII della presente decisione;
i)
l'allegato IX è modificato conformemente all’allegato IX della presente decisione;
j)
l'allegato X è modificato conformemente all’allegato X della presente decisione;
k)
l'allegato XI è modificato conformemente all’allegato XI della presente decisione;
l)
l'allegato XII è modificato conformemente all’allegato XII della presente decisione;
m)
l'allegato XVI è modificato conformemente all’allegato XIII della presente decisione;
3)
sono aggiunti i seguenti allegati:
a)
è aggiunto l’allegato XIX conformemente all’allegato XIV della presente decisione;
b)
è aggiunto l’allegato XX conformemente all’allegato XV della presente decisione;
c)
è aggiunto l’allegato XXI conformemente all’allegato XVI della presente decisione;
d)
è aggiunto l’allegato XXII conformemente all’allegato XVII della presente decisione;
e)
è aggiunto l’allegato XXIII conformemente all’allegato XVIII della presente decisione;
f)
è aggiunto l’allegato XXIV conformemente all’allegato XIX della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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