Art. 7

Art. 7

In vigore dal 16 ago 2011
1.   La Lituania provvede affinché le carni suine di cui all’ siano accompagnate da un certificato rilasciato in conformità all’allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 e completato dal veterinario ufficiale con l’attestato zoosanitario figurante nell’allegato II della presente decisione. 2.   La Lituania provvede affinché siano fornite alla Commissione e agli Stati membri le seguenti informazioni concernenti i suini di cui all’: a) prima dell’abbattimento dei suini, il nome e l’indirizzo dei mattatoi destinati a ricevere suini da macello; b) dopo l’abbattimento dei suini, una relazione settimanale contenente informazioni riguardanti: i) il numero di suini abbattuti nei mattatoi designati; ii) il sistema di identificazione e i controlli dei movimenti applicati per garantire la conformità all’, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2001/89/CE.
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