Art. 7
In vigore dal 16 ago 2011
1. La Lituania provvede affinché le carni suine di cui all’ siano accompagnate da un certificato rilasciato in conformità all’allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 e completato dal veterinario ufficiale con l’attestato zoosanitario figurante nell’allegato II della presente decisione.
2. La Lituania provvede affinché siano fornite alla Commissione e agli Stati membri le seguenti informazioni concernenti i suini di cui all’:
a)
prima dell’abbattimento dei suini, il nome e l’indirizzo dei mattatoi destinati a ricevere suini da macello;
b)
dopo l’abbattimento dei suini, una relazione settimanale contenente informazioni riguardanti:
i)
il numero di suini abbattuti nei mattatoi designati;
ii)
il sistema di identificazione e i controlli dei movimenti applicati per garantire la conformità all’, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2001/89/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:508:oj#art-7