Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 ago 2011
La Lituania provvede affinché non venga spedita verso altri Stati membri o paesi terzi alcuna partita dei seguenti prodotti: a) sperma suino, a meno che non provenga da verri tenuti in un centro di raccolta previsto all’, lettera a), della direttiva 90/429/CEE, situato al di fuori delle aree indicate nell’allegato I; b) ovuli ed embrioni di animali della specie suina, a meno che non provengano da suini tenuti in un’azienda situata al di fuori delle aree indicate nell’allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:508:oj#art-4