Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 ago 2011
1.   In deroga all’, lettera a), l’autorità competente può autorizzare il trasporto di suini da un’azienda situata nelle aree indicate nell’allegato I, parte A, ma al di fuori di una zona di protezione o sorveglianza: a) direttamente verso un mattatoio situato in tali aree o, in casi eccezionali, verso mattatoi designati in Lituania situati al di fuori di tali zone, per essere abbattuti immediatamente, a condizione che i suini vengano spediti da un’azienda in cui sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 3, dell’allegato della decisione 2002/106/CE; b) verso un’azienda situata in tali aree, a condizione che i suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 45 giorni, in un’unica azienda d’origine: i) nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini; ii) nella quale sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, e al capitolo IV, parte D, punto 4, dal secondo al quarto comma, dell’allegato della decisione 2002/106/CE; c) verso un’azienda situata in tali aree, a condizione che i suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 45 giorni, in un’unica azienda d’origine: i) nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 20 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini, a condizione che nei 6 mesi immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini nell’azienda d’origine non siano stati introdotti altri suini, se non scrofette, provenienti da un’unica e medesima azienda; ii) nella quale sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 2 e al capitolo IV, parte D, punto 4, dal secondo al quarto comma, dell’allegato della decisione 2002/106/CE; d) verso un’azienda situata in tali aree, a condizione che i suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 45 giorni, in un’unica azienda d’origine; e che: i) nell’azienda d’origine non siano stati introdotti altri suini, se non scrofette, sottoposte con esito negativo ai seguenti esami di laboratorio, effettuati su campioni prelevati entro 10 giorni dalla data di spedizione: — un esame per l’individuazione di anticorpi, — due esami successivi per l’individuazione del genoma del virus della peste suina classica (RT-PCR), eseguiti a sette giorni d’intervallo l’uno dall’altro presso il laboratorio nazionale di riferimento; ii) nell’azienda di origine siano stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, e al capitolo IV, parte D, punto 4, dal secondo al quarto comma, dell’allegato della decisione 2002/106/CE. 2.   In deroga all’, lettera a), l’autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un’azienda situata in una zona di sorveglianza verso un’azienda designata in cui non sono presenti suini, situata nella stessa zona di sorveglianza, a condizione che: a) nell’azienda di destinazione designata vengano applicate le disposizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera f), e all’, paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE; b) nell’azienda da cui vengono spediti i suini siano stati eseguiti con esito negativo gli esami di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, dell’allegato della decisione 2002/106/CE. 3.   In deroga all’, lettera a), l’autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un’azienda situata in una zona di sorveglianza verso un’azienda designata situata nella zona di protezione, a condizione che: a) l’azienda di destinazione designata sia situata ad almeno 10 km di distanza dal confine nazionale con un altro Stato membro o un paese terzo e in tale azienda non siano stati presenti suini per almeno 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui all’ della direttiva 2001/89/CE; b) l’azienda di destinazione designata sia stata sottoposta a una terza pulizia e disinfezione sotto controllo veterinario prima dell’introduzione dei suini; c) tutti i suini arrivino nell’azienda di destinazione designata entro un periodo di 20 giorni; d) i suini dell’azienda di destinazione designata siano sottoposti a un esame sierologico conformemente al capitolo IV, parte E, dell’allegato della decisione 2002/106/CE, eseguito su campioni prelevati non prima di 40 giorni dalla data di arrivo degli ultimi suini nell’azienda; e) nessun suino lasci l’azienda di destinazione designata, salvo che per la macellazione diretta in un mattatoio situato nelle aree indicate nell’allegato I, parte A, a condizione che siano stati eseguiti con esito negativo gli esami di cui alla lettera d). 4.   L’autorità competente registra i trasporti di suini di cui ai paragrafi da 1 a 3 e ne informa la Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
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