Art. 4
In vigore dal 11 ago 2011
La Spagna adotta tutte le misure idonee a continuare a sorvegliare da vicino l'evoluzione del mercato del lavoro. Fornisce alla Commissione dati statistici trimestrali sull'evoluzione del mercato del lavoro per settore di attività e per professione. La prima relazione trimestrale è presentata anteriormente al 31 dicembre 2011.
In caso di cambiamenti significativi della situazione, la Spagna trasmette senza indugio alla Commissione e agli Stati membri un aggiornamento dei pertinenti dati forniti a supporto della sua richiesta di decisione della Commissione e sulla cui base tale decisione è stata adottata.
Storico versioni
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