Art. 4
Composizione — Nomina
In vigore dal 10 ago 2011
Composizione — Nomina
1. Il gruppo consta di 15 membri.
2. I membri del gruppo sono dotati di competenze ed esperienza nel campo della prevenzione e della lotta contro la tratta degli esseri umani e della protezione delle vittime.
3. La composizione del gruppo riflette l'equilibrio delle competenze richieste sulle varie forme di tratta e sugli svariati aspetti ad essa correlati, quali, fra gli altri, il lavoro, la sanità, le attività di contrasto, la migrazione, il sostegno alle vittime, la cooperazione allo sviluppo, la parità fra i generi, i minori, i diritti fondamentali e l'istruzione.
4. I membri del gruppo devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o, se del caso, di un paese candidato o potenziale candidato o di un paese dello Spazio economico europeo.
5. I membri sono nominati dal direttore generale della DG Affari interni tra coloro che hanno risposto all'invito a presentare candidature (cfr. allegato della presente decisione).
6. I candidati ritenuti idonei in base all'invito a presentare candidature, ma non nominati, sono iscritti, con il loro consenso, in un elenco di riserva cui la Commissione potrà attingere, se necessario, per la sostituzione dei membri.
7. I membri sono nominati a titolo personale per un periodo di quattro anni. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione o al termine del mandato. Il mandato può essere rinnovato.
8. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o che non soddisfano più le condizioni di cui al presente articolo o all’articolo 339 del trattato possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato.
9. I membri agiscono in piena indipendenza e nell'interesse pubblico.
10. I nomi dei membri sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (6) e sul sito Internet della DG Affari interni.
11. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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