Art. 2 · Mansioni

Art. 2

Mansioni

In vigore dal 10 ago 2011
Mansioni Il gruppo svolge le seguenti mansioni (5): a) consiglia la Commissione su questioni inerenti alla tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime, pubblicando contributi scritti laddove opportuno e secondo quanto convenuto con la Commissione, e garantendo una strategia coerente in materia; b) aiuta la Commissione a valutare l’andamento delle politiche nel campo della tratta degli esseri umani a livello nazionale, europeo e internazionale; c) aiuta la Commissione a individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello nazionale, europeo e internazionale nell'ambito delle varie politiche antitratta; d) costituisce una sede di discussione sulle questioni correlate alla tratta degli esseri umani e permette scambi di esperienze.
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