Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 10 ago 2011
Oggetto È istituito un gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani, di seguito denominato «il gruppo».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:502:oj#art-1