Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 ago 2011
A norma dell’articolo 114, paragrafo 6, terzo comma, del TFUE, il periodo di sei mesi di cui al primo comma dello stesso paragrafo 6, stabilito per approvare o respingere le disposizioni nazionali relative ai cinque elementi piombo, arsenico, mercurio, bario, antimonio, nonché alle nitrosammine e alle sostanze nitrosabili notificate dalla Germania il 2 marzo 2011, a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, è prorogato fino al 5 marzo 2012.
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