Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 ago 2011
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, aminopyralid, flubendiamide, mandipropamide, metaflumizone, fosfano, pyroxsulam e thiencarbazone fino al 31 luglio 2013.
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