Art. 1
In vigore dal 1 ago 2011
Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte all’elenco delle persone e delle entità riportato nell’allegato della decisione 2011/273/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:488:oj#art-1