Art. 1
In vigore dal 1 ago 2011
La posizione comune 2002/402/PESC è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell’organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
La presente posizione comune si applica nei confronti dei membri dell’organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese, entità ad essi associati, quali figurano nell’elenco predisposto conformemente alle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal comitato istituito ai sensi della UNSCR 1267(1999).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:487:oj#art-1