Art. 6

Art. 6

In vigore dal 1 ago 2011
1.   Qualora il Consiglio di Sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco un individuo, un gruppo, un’impresa o un’entità, il Consiglio inserisce nell’allegato tale individuo, gruppo, impresa o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco all’individuo, al gruppo, all’impresa o all’entità interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando all’individuo, al gruppo, all’impresa o all’entità in questione la possibilità di presentare osservazioni. 2.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente l’individuo, il gruppo, l’impresa o l’entità.
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