Art. 3

Art. 3

In vigore dal 1 ago 2011
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare l’ingresso o il transito nei loro territori degli individui di cui all’. 2.   Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di negare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini. 3.   Il paragrafo 1 non si applica se l’ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario o è il comitato delle sanzioni a decidere solo caso per caso che l’ingresso o il transito sono giustificati, compreso qualora ciò sia direttamente collegato con il sostegno agli sforzi profusi dal governo dell’Afghanistan per promuovere la riconciliazione. 4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio degli individui indicati dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e agli individui oggetto dell’autorizzazione stessa.
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