Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 ago 2011
Nei confronti di individui, gruppi, imprese e entità di cui all’ gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare la fornitura, la vendita o l’esportazione, diretta o indiretta, agli stessi dal territorio degli Stati membri o ad opera di cittadini degli Stati membri, o utilizzando navi o aerei delle compagnie di bandiera degli Stati membri, di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, così come consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti le attività militari.
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