Art. 1
In vigore dal 1 ago 2011
1. Le misure restrittive di cui all’, agli , paragrafo 1, e 4, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti di individui ed entità indicati anteriormente al 17 giugno 2011 quali Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Individui associati ai Talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai Talibani») dell’elenco consolidato del comitato istituito a norma della UNSCR 1267 (1999) e della UNSCR 1333 (2000) dal 17 giugno 2011, come pure di altri individui, gruppi, imprese ed entità associati ai Talibani nel costituire una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell’Afghanistan, indicati dal comitato delle sanzioni.
2. Gli individui, i gruppi, le imprese e le entità in questione sono elencati nell’allegato.
Storico versioni
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