Art. 1
In vigore dal 29 lug 2011
La decisione 2005/50/CE è così modificata:
1)
all’, il punto 5 è sostituito dal testo seguente:
«5)
per “date di riferimento” s’intendono il 30 giugno 2013 per le frequenze tra 21,65 GHz e 24,25 GHz e 1o gennaio 2018 per le frequenze tra 24,25 GHz e 26,65 GHz;»;
2)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
al secondo comma le parole «data di riferimento» sono sostituite da «date di riferimento»;
b)
al terzo comma le parole «tale data» sono sostituite, in due punti, da «tali date»;
c)
dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:
«Tuttavia, la data del 1o gennaio 2018 è prorogata per quattro anni per le apparecchiature radar a corto raggio installate su autoveicoli per i quali è stata presentata una domanda di omologazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e per i quali il rilascio dell’omologazione è avvenuto anteriormente al 1o gennaio 2018.
(*1)
GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.»;"
3)
L’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, lettera d), le parole «data di riferimento» sono sostituite da «date di riferimento»;
b)
i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri assistono la Commissione nello svolgimento delle procedure di controllo di cui al paragrafo 1, assicurando la rilevazione e la comunicazione tempestiva alla Commissione delle informazioni necessarie, in particolare di quelle citate nell’allegato.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2011:485:oj#art-1