Art. 2
In vigore dal 19 lug 2011
La Svizzera applica senza restrizione i diritti acquisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE alle condizioni stabilite nella presente decisione e nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:467:oj#art-2