Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 lug 2011
1.   Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto. 2.   Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:438:oj#art-2