Art. 4
In vigore dal 18 lug 2011
Allo scopo di rafforzare l’osservanza della BTWC, l’Unione promuove:
a)
misure connesse alle dichiarazioni CBM:
i)
esame delle dichiarazioni CBM annuali quale strumento nazionale periodico di dichiarazione sull’attuazione e l’osservanza e ulteriore sviluppo delle medesime tenendo presente questo obiettivo;
ii)
aumento della qualità delle dichiarazioni CBM presentate tramite:
—
la massima riduzione possibile della complessità dei formulari CBM e la soppressione delle potenziali ambiguità. Le proposte particolareggiate e concrete per la modifica delle CBM si basano sui rapporti del seminario del forum di Ginevra,
—
sostegno alla compilazione delle informazioni fornite tramite i formulari CBM. A tal fine, l’Unione sarebbe favorevole ad accrescere il ruolo dell’ISU per il sostegno dei punti di contatto nazionali e delle autorità nazionali responsabili di garantire l’osservanza. Questo sostegno potrebbe comprendere elementi quali la creazione di un centro di documentazione di riferimento, una funzione «helpdesk», la disponibilità dei formulari CBM in più lingue, l’introduzione di un formato elettronico, l’organizzazione di seminari regionali per i punti di contatto nazionali,
—
introduzione di incentivi alla presentazione delle CBM, quali l’inserimento nel meccanismo CBM di dettagli sulle informazioni connesse con l’articolo X della BTWC (utilizzando l’attuale formulario D o creando un nuovo formulario);
iii)
aumento della pertinenza e della completezza dei formulari CBM tramite:
—
un riferimento a tutti i pertinenti articoli della BTWC, tenendo in attenta considerazione la necessità di conseguire un equilibrio adeguato tra la fornitura di informazioni utili e gli sforzi richiesti per ottenerle, al fine di evitare di aumentare la complessità e il carico di lavoro, il che potrebbe potenzialmente scoraggiare la partecipazione,
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la modifica delle CBM attraverso un possibile approccio in due fasi, lasciando a un nuovo processo intersessionale le modifiche che richiedono ulteriori verifiche;
b)
misure connesse al meccanismo del segretario generale dell’ONU per le indagini sul presunto uso di armi biologiche e tossiniche; conferma della necessità che gli Stati parti provvedano all’efficacia delle disposizioni di tale meccanismo e adottino iniziative pratiche a tal fine, come ad esempio la fornitura di sostegno a programmi di formazione, e sviluppo di un sistema analitico di laboratorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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