Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 lug 2011
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione delle misure di cui all’, paragrafo 2, è pari a 2 150 000 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziato con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l’UNODA. L’accordo prevede che l’UNODA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
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