Art. 3
Mandato
In vigore dal 18 lug 2011
Mandato
Per espletare il suo mandato l’RSUE, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan:
a)
promuove la posizione dell’Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan;
b)
mantiene uno stretto contatto con le istituzioni afghane pertinenti, in particolare il governo e il parlamento nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. Dovrebbero essere mantenuti contatti anche con altri gruppi politici afghani e altri soggetti interessati in Afghanistan;
c)
mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell’ONU e l’alto rappresentante civile dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico nonché altri partner e organizzazioni fondamentali;
d)
informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, del piano d’azione UE per l’Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l’Afghanistan, delle conferenze di Londra e Kabul e della futura conferenza di Bonn, specie nei seguenti settori:
—
sviluppo della capacità civile, in particolare a livello subnazionale,
—
buon governo e creazione di istituzioni necessarie perché vi sia lo Stato di diritto, in particolare una magistratura indipendente,
—
riforme elettorali,
—
riforme nel settore della sicurezza, ivi incluso il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie, l’esercito nazionale e la forza di polizia,
—
promozione della crescita, segnatamente mediante lo sviluppo agricolo e rurale,
—
rispetto degli obblighi internazionali dell’Afghanistan in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle donne e dei bambini,
—
rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto,
—
promozione della partecipazione delle donne all’amministrazione pubblica e alla società civile,
—
rispetto degli obblighi internazionali dell’Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazione delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini,
—
agevolazione dell’assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei profughi e degli sfollati, e
—
maggiore efficacia della presenza e delle attività dell’Unione in Afghanistan e contributo alla formulazione delle relazioni periodiche semestrali sull’attuazione del piano d’azione dell’UE richieste dal Consiglio;
e)
partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti;
f)
informa sulla partecipazione e le posizioni dell’Unione alle conferenze internazionali per quanto riguarda l’Afghanistan e contribuisce a promuovere la cooperazione regionale;
g)
contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, segnatamente gli orientamenti sulle donne e sui bambini nelle zone interessate dai conflitti, in particolare monitorando e affrontando gli sviluppi al riguardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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