Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 lug 2011
1.   L’aiuto di Stato concesso dal Portogallo ai sensi del decreto legge n. 197 del 25 settembre 2002 e del regime transitorio stabilito dall’, paragrafo 2, del decreto legge n. 244 del 7 ottobre 2003 è compatibile con il mercato interno a condizione che il Portogallo rimborsi ai contribuenti del tributo la parte che è stata applicata sui prodotti provenienti dagli altri Stati membri tra la data di inizio applicazione del tributo previsto dal decreto legge 2002 e la data di ultima applicazione di tale tributo prima della scadenza del regime transitorio introdotto dal decreto legge 2003. 2.   Il Portogallo dovrà in particolare verificare il rispetto delle seguenti condizioni: — se possono fornire la prova che il prelievo è stato riscosso sui prodotti importati da altri Stati membri, i contribuenti del tributo possono richiedere il rimborso di una parte proporzionale del gettito del prelievo destinato a finanziare la parte dell’aiuto di cui beneficiano esclusivamente i prodotti nazionali. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro un termine stabilito in conformità del diritto nazionale e in nessun caso inferiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione, — il Portogallo stabilirà la misura dell’eventuale discriminazione gravante sui prodotti importati. A tale scopo, il Portogallo deve verificare, con riferimento a un determinato periodo di tempo, l’equivalenza pecuniaria tra gli importi del prelievo globalmente riscossi sui prodotti nazionali ai sensi della tassa in questione e i vantaggi di cui tali prodotti fruiscono in via esclusiva, — il rimborso dovrà essere effettuato al massimo entro sei mesi dalla presentazione della domanda, — le somme rimborsate devono essere attualizzate tenendo conto degli interessi a partire dalla data in cui sono state riscosse fino al momento del rimborso effettivo. Tali interessi saranno calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (55), — le autorità portoghesi ammetteranno qualsiasi prova ragionevole presentata dai contribuenti a dimostrazione degli importi da loro pagati a titolo della tassa sui prodotti provenienti da altri Stati membri, — il diritto al rimborso non può essere subordinato ad altre condizioni, in particolare alla mancata ripercussione della tassa, — nel caso in cui un contribuente non abbia ancora pagato il tributo, le autorità portoghesi rinunciano formalmente al pagamento della parte proporzionale della tassa applicata ai prodotti importati da altri Stati membri per la quale è dimostrato che sia servita a finanziare la parte dell’aiuto di cui beneficiano esclusivamente i prodotti nazionali. Rinunciano altresì agli eventuali interessi di mora corrispondenti, — qualora la Commissione lo richieda, il Portogallo si impegna a presentare una relazione completa che dimostri la corretta esecuzione della misura di rimborso, — se in un altro Stato membro è stato imposto un tributo con obiettivi simili sugli stessi prodotti assoggettati al prelievo in Portogallo, le autorità portoghesi si impegnano a rimborsare ai contribuenti la parte del tributo riscosso sui prodotti provenienti dallo Stato membro in questione, — il Portogallo si impegna a far conoscere la presente decisione a tutti i potenziali contribuenti del tributo.
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