Art. 3
In vigore dal 13 lug 2011
1. La Finlandia procede al recupero dell’aiuto di Stato di cui all’ versato al beneficiario.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Finlandia annulla tutti i pagamenti futuri dell’aiuto di cui all’ con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:252:oj#art-3