Art. 4

Art. 4

In vigore dal 12 lug 2011
1.   La Grecia presenta al Consiglio e alla Commissione una relazione trimestrale che illustra le misure prese per conformarsi alla presente decisione. 2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono informazioni dettagliate sui seguenti aspetti: a) le misure concrete attuate alla data della relazione per conformarsi alla presente decisione, incluso il relativo impatto di bilancio in cifre; b) le misure concrete programmate per conformarsi alla presente decisione, la cui attuazione è prevista dopo la data della relazione, il relativo calendario d’attuazione e una stima del relativo impatto di bilancio; c) l’esecuzione mensile del bilancio dello Stato; d) i dati in corso di esercizio sull’esecuzione del bilancio relativi alla previdenza sociale, agli enti locali e ai fondi fuori bilancio; e) l’emissione e il rimborso di debito pubblico; f) le informazioni sull’andamento permanente e temporaneo dell’occupazione nel settore del pubblico impiego; g) le spese pubbliche in attesa di pagamento, specificando quelle i cui termini sono già scaduti; h) la situazione finanziaria nelle imprese pubbliche e in altri enti pubblici. 3.   La Commissione e il Consiglio valutano le relazioni al fine di accertare se la Grecia si sia conformata alla presente decisione. Nell’ambito di tali valutazioni la Commissione può indicare le misure necessarie per conformarsi al percorso di aggiustamento stabilito dalla presente decisione per la correzione del disavanzo eccessivo.
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