Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 lug 2011
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 11 dell’accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:433:oj#art-3