Art. 29 · Sicurezza

Art. 29

Sicurezza

In vigore dal 12 lug 2011
Sicurezza 1.   L’Agenzia applica le norme di sicurezza del Consiglio stabilite nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (7). 2.   L’Agenzia garantisce adeguata sicurezza nelle sue comunicazioni esterne.
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