Art. 27 · Responsabilità giuridica

Art. 27

Responsabilità giuridica

In vigore dal 12 lug 2011
Responsabilità giuridica 1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. 2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’agenzia. 3.   La responsabilità individuale del personale nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dalle pertinenti norme applicabili all’Agenzia.
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