Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 lug 2011
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.
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