Art. 2
In vigore dal 1 lug 2011
Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi contenenti principi attivi per i tipi di prodotto di cui all’allegato della presente decisione non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1o luglio 2012.
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