Art. 9
In vigore dal 29 giu 2011
1. Le autorità francesi e l'ente pubblico IFP si impegnano a riportare la seguente menzione nel contratto di finanziamento (per qualsiasi strumento oggetto di contratto), per ogni operazione:
«
l'emissione/il programma/il prestito non beneficiano di alcun tipo di garanzia, diretta o indiretta, da parte dello Stato. In caso di insolvenza, lo Stato non è tenuto a sostituirsi finanziariamente all'IFP per il pagamento del credito.»
2. Le autorità francesi fanno inserire una clausola analoga, che esclude la responsabilità dello Stato, in tutti i contratti relativi alle prestazioni di ricerca contrattuale o di servizi menzionate all', paragrafo 5, della presente decisione.
3. Le autorità francesi fanno inserire una clausola analoga, che esclude la responsabilità dell'ente pubblico IFP e dello Stato, in tutti i contratti che implicano un credito conclusi dalle società per azioni Axens, Beicip-Franlab e Prosernat.
4. L'ente pubblico IFP si astiene dal fornire qualsiasi forma di cauzione, avallo, garanzia, lettera di intenzione o lettera amministrativa di archiviazione a vantaggio delle società per azioni Axens, Beicip-Franlab e Prosernat che non sia conforme alle normali condizioni di mercato.
Storico versioni
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