Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 giu 2011
1.   La relazione finanziaria annuale menzionata all', paragrafo 2, della decisione C 51/2005 include, oltre agli elementi già menzionati all', paragrafo 1, di detta decisione, gli elementi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2.   La relazione finanziaria annuale include l'importo, il tasso di interesse e le condizioni contrattuali dei prestiti contratti dall'ente pubblico IFP nel corso del periodo annuo considerato, nonché una stima dell'equivalente sovvenzione lordo dell'eventuale abbuono di interessi legato alla garanzia statale, salvo che si fornisca la prova che i contratti di prestito sono conformi alle normali condizioni del mercato, confrontando le loro condizioni con quelle ottenute dall'ente pubblico IFP prima del cambiamento del suo status giuridico o sulla base di una metodologia più precisa approvata preventivamente dalla Commissione. 3.   La relazione finanziaria annuale include l'importo dei beni e dei servizi acquisiti dall'ente pubblico IFP presso fornitori per effettuare le prestazioni economiche menzionate all', paragrafi 4 e 5 della presente decisione, nel corso del periodo annuo considerato, nonché una stima massima dell'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto risultante da una valutazione più favorevole da parte dei fornitori del rischio di insolvenza dell'impresa. Tale stima viene realizzata applicando un tasso forfettario del 2,5 % all'importo delle acquisizioni realizzate o sulla base di una metodologia più precisa approvata preventivamente dalla Commissione. 4.   La relazione finanziaria annuale include l'importo delle attività economiche, menzionate all', paragrafi 4 e 5 della presente decisione, realizzate dall'ente pubblico IFP nel corso del periodo annuo considerato, nonché una stima massima dell'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto risultante dall'assenza di pagamento di un premio corrispondente a una garanzia di buon fine, o quantomeno di migliore sforzo, offerta ai beneficiari di dette prestazioni economiche. Tale stima viene realizzata applicando un tasso forfettario del 5 % all'importo delle prestazioni realizzate o sulla base di una metodologia più precisa approvata preventivamente dalla Commissione.
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