Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 giu 2011
L’aiuto di Stato, che ammonta alla differenza tra il tasso di interesse applicato al prestito a favore della GfW e il tasso di interesse di mercato maggiorato del premio di rischio che avrebbe dovuto essere applicato al prestito, concesso illegalmente dalla Germania in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a favore di Gesellschaft für Weinabsatz Pfalz GmbH è incompatibile con il mercato interno.
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