Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 giu 2011
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «molluschi bivalvi»: i molluschi di cui alla definizione contenuta nell’allegato I, sezione 2, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
b) «prodotti della pesca»: i prodotti di cui alla definizione contenuta nell’allegato I, sezione 3, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
c) «sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti»: i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati nell’accezione dell’, punti 1 e 2 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1069/2009, purché derivati da prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati o gasteropodi marini;
d) «prodotti originari della Groenlandia»: i prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, quali definiti conformemente alle disposizioni dell’allegato III della decisione 2001/822/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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