Art. 3
In vigore dal 27 giu 2011
La decisione 2008/751/CE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
La deroga di cui all’ riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dal Madagascar e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 e tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.»;
2)
all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa si applica fino al 31 dicembre 2011.»;
3)
l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato III della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:377:oj#art-3