Art. 7

Art. 7

In vigore dal 24 giu 2011
1.   In deroga all’, le domande relative all’Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2005/344/CE. 2.   Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 30 giugno 2011, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2005/344/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate. 3.   Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri fissati dalla decisione 2005/344/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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